PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti).

      1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni per il risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 98.500.000 euro per l'anno 2006 e di 198.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Criteri di liquidazioni delle somme).

      1. La liquidazione delle somme destinate alle transazioni di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata nei limiti di spesa indicati al medesimo comma, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute.

 

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Art. 3.
(Requisiti per accedere alle transazioni).

      1. Costituiscono requisiti per accedere alle transazioni di cui all'articolo 1:

          a) l'avere instaurato una causa per il risarcimento del danno pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) l'esistenza del nesso di causalità tra la trasfusione di sangue infetto ovvero l'assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.

      2. La data di effettuazione della trasfusione di sangue infetto o dell'assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non possono costituire cause ostative alla stipulazione delle transazioni di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Gruppo tecnico).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito un gruppo tecnico con il compito di individuare le modalità di definizione transattiva delle controversie in atto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Gli accertamenti compiuti dalle commissioni mediche ospedaliere sono acquisiti come prova circa l'esistenza del nesso di causalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.